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Riabilitazione civile per cancellarsi dal registro pubblico dei falliti

Riabilitazione civile per cancellarsi dal registro pubblico dei falliti

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Gli articoli da 142, 145 e 241 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cd. Legge fallimentare) attengono alla riabilitazione civile del fallito. La sentenza dichiarativa di fallimento, così come la successiva iscrizione le pubblico registro dei falliti, determinano l’incapacità personale del soggetto colpito dal fallimento. La riabilitazione civile permette la cessazione dello status quo e, altresì, l’estinzione del reato di bancarotta semplice, così come previsto dall’art. 241 L.F. Infine, la sentenza di riabilitazione civile ha come ulteriore conseguenza la cancellazione del richiedente dal pubblico registro dei falliti.

Chi può richiedere la riabilitazione civile e a quali condizioni?

Il fallito o, in caso di suo decesso, i suoi eredi sono legittimati a richiedere la riabilitazione civile. Amministratori, sindaci, liquidatori di società fallite colpiti da sanzioni penali fallimentari non sono autorizzati a richiederla.

Una questione aperta attiene alla possibilità da parte di una società di ottenere la riabilitazione civile. La tesi che non accoglie tale legittimazione sembra prevalere. Essa, in particolare, richiama l’art. 143 L.F., a norma del quale “la riabilitazione civile fa cessare le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza di dichiarativa di fallimento”. Le condizioni per poter richiedere la riabilitazione sono richiamate dall’art. 143 L.F. Infatti, occorre che venga eseguito uno dei seguenti adempimenti:

  • Pagamento integrale di tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese (art. 143, n.1).
  • Regolare adempimento del concordato.
  • Aver dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento (art. 143, n.3).

Le tre condizioni previste dall’art. 143 L.F. non devono coesistere, ed invero laddove non venga accettata un’istanza per uno dei motivi summenzionati sarà comunque possibile riproporre una nuova istanza con un motivo differente.

Si ritiene in dottrina che, atteso il dato letterale dell’art. 143 L.F, il tribunale abbia “una certa discrezionalità sulla concessione del beneficio, subordinandola alla valutazione circa la meritevolezza da parte del fallito”. Vi è, tuttavia, anche un’opinione contraria che ritiene che non ci sia discrezionalità per il tribunale.

Procedimento e decisione

La pubblicazione mediante affissione è ordinata con decreto in calce all’istanza dal tribunale. A decorrere dall’affissione ed entro i successivi 30 giorni è possibile per chiunque proporre opposizione. Trascorso tale termine il Tribunale, assunto il parere scritto del Pubblico Ministero, decide in Camera di consiglio.

Il tribunale decide con sentenza con cui o accoglie o rigetta l’istanza di riabilitazione, nel secondo caso occorre un decreto motivato. Il rigetto della domanda non ne preclude la riproposizione.

Avverso qualsiasi decisione del tribunale è ammessa impugnazione.

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