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Esempi diritto all’oblio, il caso Biancardi – Google

Esempi diritto all’oblio, il caso Biancardi – Google

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In origine solo un riconoscimento giurisprudenziale da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), più recentemente riconosciuto anche dalla Corte di giustizia europea (CGUE), il diritto all’oblio è stato un punto di arrivo fondamentale per tutti quei soggetti che vogliano vantare la pretesa ad essere dimenticati e a vedere rimosse le informazioni che li riguardano dal web.

Il diritto all’oblio va, tuttavia, spesso bilanciato con il diritto alla libertà di espressione del titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 10 CEDU. Come è accaduto nel noto caso Biancardi.

La vicenda

Il c.d. “caso Biancardi” attiene al racconto, presente su un articolo di giornale del 2008, che descriveva una rissa e un accoltellamento in un ristorante. Il ricorrente, il sig. Biancardi, è stato ritenuto responsabile in sede civile per aver tenuto un articolo sull’incidente sul sito web del suo giornale, senza deindicizzare i collegamenti ad esso relativi, nonostante fosse stato richiesto di farlo. In particolare, il Biancardi lamentava la violazione del suo diritto di fornire informazioni ai sensi dell’articolo 10. L’articolo in questione nominava le persone coinvolte nell’incidente, ovvero la famiglia proprietaria del ristorante (due fratelli e i rispettivi figli), e precisava i relativi procedimenti penali. Nel 2010 uno dei due fratelli (l’attore) e il suo ristorante hanno inviato una diffida stragiudiziale al sig. Biancardi, chiedendo la rimozione dell’articolo da internet. Il sig. Biancardi rifiutava e l’attore intentava una causa al Tribunale di Chieti contro Google e il sig. Biancardi ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali. Tuttavia, il Tribunale si determinava nel senso che il diritto alla libertà di espressione del sig. Biancardi non poteva prevalere sul diritto del ricorrente alla vita privata: il diritto all’informazione del pubblico era stato soddisfatto nel periodo tra la pubblicazione iniziale dell’articolo (2008) e la richiesta formale di rimozione (2010). Tale constatazione è stata accolta in Cassazione, la quale ha sottolineato che l’illegittimità del trattamento dei dati dell’attore risiedeva nel fatto che l’articolo era facilmente accessibile per mesi dopo l’invio di una diffida per deindicizzarlo. Il sig. Biancardi presentava, quindi, ricorso dinanzi alla Corte EDU, adducendo una violazione dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 10.

La sentenza della Corte EDU

La Corte osservava che, in particolare, il caso di specie atteneva alla mancata deindicizzazione da parte del ricorrente. Da questo punto di partenza, la Corte ha cercato di definire l’ingerenza e di individuare i principi applicabili per valutarne la proporzionalità. La questione dinanzi alla Corte era duplice: da un lato bisognava accertare se la libertà di espressione del ricorrente fosse violata in quanto ritenuto responsabile per il rifiuto di deindicizzare il materiale, e, dall’altro, valutare se l’obbligo di deindicizzare il materiale possa essere esteso ad amministratori o giornalisti piuttosto che essere limitato ai motori di ricerca. La Corte confermava che la richiesta costituiva effettivamente un’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione del ricorrente ai sensi dell’articolo 10. Il Giudice europeo ha poi posto in essere un equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla vita privata del ricorrente. La Corte ha ribadito i principi rilevanti per tale equilibrio, come enunciati nella sentenza Axel Springer: “(i) il contributo a un dibattito di interesse generale, (ii) quanto fosse noto l’interessato, (iii) il comportamento dell’interessato nei confronti dei media, (iv) le modalità di ottenimento delle informazioni in questione, (v) il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione e (vi) la gravità della sanzione inflitta al richiedente”. Infine, veniva confermata la responsabilità dei giornalisti e dei giornali della deindicizzazione degli articoli quando richiesto.

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