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Provvedimento del Garante della Privacy del 24 luglio 2019

Provvedimento del Garante della Privacy del 24 luglio 2019

By Avv. Ludovica Marano

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Il provvedimento del Garante della Privacy del 24 luglio 2019 perveniva all’esito del procedimento instaurato mediante reclamo presentato al Garante e regolarizzato in data 19 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il l’interessato chiedeva di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al suo nominativo, di due URL collegati a pagine contenenti informazioni riguardanti una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto nel 2010, non reputando sussistente un attuale interesse del pubblico alla conoscibilità di essa. Clicca qui per leggere il provvedimento del Garante Privacy integrale.

I fatti contestati 

Più precisamente, l’interessato rappresentava attraverso il beneficio del diritto all’oblio, di subire un pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla permanenza in rete di informazioni ormai obsolete, tenuto conto del tempo decorso dai fatti e dell’avvenuta pronuncia, nei suoi confronti, di una sentenza con la quale è stata disposta l’applicazione di una pena ad otto mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della stessa.

Altresì, lo stesso asseriva di aver chiesto ed ottenuto, nell’anno 2013, la riabilitazione in merito alla pena relativa al procedimento in cui è stato coinvolto e di non aver più subito “indagini o accuse per tali fatti” e di non rivestire alcuna carica pubblica tale da giustificare la reperibilità in rete di tali informazioni.

Alla luce di ciò, l’Autorità invitava Google a presentare le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo al Garante.

Tuttavia, la società comunicava di non poter accogliere la richiesta di rimozione avanzata dal reclamante e dunque di non poter conseguentemente accogliere nemmeno l’escussione del diritto all’oblio, ritenendo non sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, tenuto conto del fatto che i relativi URL rinviavano a notizie riguardanti “fattispecie criminose particolarmente gravi” per le quali il medesimo ha patteggiato la pena, risalenti a meno di dieci anni fa (2010) e da ritenersi di interesse pubblico in quanto attinenti all’attività imprenditoriale da esso tuttora svolta. Peraltro, a parere del motore di ricerca, la riabilitazione ottenuta dall’interessato “estingue alcuni effetti penali della condanna, ma non estingue il reato né, ovviamente, conferisce a un soggetto il potere di censurare le notizie sulla sua precedente condanna”.

Il provvedimento

Il Garante rilevava che il procedimento a suo tempo attivato contro il reclamante si concludeva, nel 2010, con l’applicazione della pena su richiesta delle parti determinata nella misura di otto mesi con il beneficio della sospensione condizionale della stessa. Inoltre, l’interessato nel 2013 otteneva la riabilitazione sulla base di una valutazione che ha tenuto conto, oltre che del tempo decorso dalla determinazione della pena, anche della condotta medio tempore tenuta dal condannato; tale istituto, infatti, pur non estinguendo il reato, comporta il venir meno delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna come misura premiale finalizzata al reinserimento sociale del reo.

Tale circostanza, unitamente al lasso di tempo decorso dal verificarsi dei fatti, implicava che l’ulteriore trattamento dei dati dell’interessato, posto in essere mediante la perdurante reperibilità in rete degli URL contestati, determinava un impatto sproporzionato sui diritti del medesimo che non risultava bilanciato da un attuale interesse del pubblico a conoscere della relativa vicenda, tenuto anche conto del fatto che i citati articoli non risultavano aggiornati con riguardo agli sviluppi successivi della stessa (cfr. punto 7 della parte II delle Linee Guida), permettevano all’Autorità di determinarsi nell’accoglimento del reclamo e, di conseguenza, di ingiungere a Google LLC la rimozione dei contenuti contestati.

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