Provvedimento del Garante della Privacy del 12 novembre 2020
21 Marzo 2022
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, veniva proposto reclamo ai fini dell’ottenimento della rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato di alcuni URL (234) collegati ad articoli contenenti notizie relative ad una vicenda giudiziaria, connessa a «fatti risalenti ad oltre 30 anni fa, rispetto ai quali è stata ottenuta la riabilitazione». A tale sollecitazione rispondeva il Garante della Privacy nei termini di seguito riportati. Clicca qui per il provvedimento completo.
La richiesta dell’interessato
In particolare, il reclamante rappresentava di avere interesse affinché la società Google LLC cancellasse il collegamento del proprio nominativo con fatti accaduti in un tempo remoto e dunque che fosse esercitato il proprio diritto all’oblio. Invero, con provvedimento del Tribunale del gennaio 2013, regolarmente annotato al casellario giudiziale, il richiedente otteneva la riabilitazione rispetto alla condanna per il reato di falso ideologico (in relazione alla regolarità del proprio percorso di laurea) comminatagli con sentenza del novembre 1989.
Alla luce di ciò, il protagonista della vicenda chiedeva a Google LLC, in data 16 ottobre 2019, la deindicizzazione di diversi link, ottenendo l’accoglimento dell’istanza solo per alcuni di essi.
Più precisamente, la richiesta di rimozione formulata in prima battuta a Google LLC e successivamente al Garante trova il suo fondamento nel diritto all’oblio e il suo mancato pieno accoglimento da parte del titolare del trattamento ne comporta un’ingiustificata negazione in violazione dell’art.17 del Regolamento.
Invitata ad offrire le proprie osservazioni, la Società asseriva di non poter accogliere le istanze dell’interessato con riguardo ad alcuni URL, non ritenendo sussistenti nel caso in esame i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, tenuto conto del fatto che i corrispondenti articoli si riferivano a notizie diverse rispetto alla vicenda descritta nel reclamo (la laurea) e non citate nell’atto (dimissioni dalla presidenza del XX seguito di un disegno di legge contro i conflitti di interesse nei vertici della pubblica amministrazione e coinvolgimento in altra inchiesta giudiziaria nell’ambito del XX), ovvero ne contenevano alcuni riferimenti che assumevano una veste secondaria o comunque risultavano completi e aggiornati con i seguiti della vicenda.
Con riferimento a questi URL non deindicizzati sussiste, a parere di Google LLC, un interesse pubblico alla conoscibilità delle relative informazioni in considerazione del ruolo pubblico rivestito dal reclamante. Inoltre, trattandosi di notizie risalenti al 2014 e riferibili a condotte aventi rilevanza penale, il noto motore di ricerca non riteneva sussistente il requisito del trascorrere del tempo ai fini del riconoscimento del diritto all’oblio, tenuto conto delle posizioni espresse sul punto dalla giurisprudenza di merito e dallo stesso Garante che hanno ritenuto necessario un periodo di tempo maggiore per le fattispecie criminose particolarmente gravi.
Le determinazioni dell’Autorità
A parere del Garante, i richiamati URL pregiudizievoli rimandano a contenuti relativi a vicende, giudiziarie e lavorative, che hanno inciso nella carriera professionale del reclamante, nelle quali il riferimento alla vicenda della laurea – oggetto specifico del reclamo – si presenta aggiornato con il riferimento al provvedimento di riabilitazione.
Rispetto a tali contenuti, l’Autorità riteneva sussistente l’interesse alla loro conoscenza da parte del pubblico considerato il ruolo pubblico del reclamante stesso – comprovato dai numerosi incarichi, anche di vertice, assunti presso enti pubblici e privati − e l’esposizione mediatica avuta, nel cui contesto figurano anche pubbliche dichiarazioni dell’interessato; ruolo pubblico confermato anche dall’attività professionale che il reclamante dichiara di svolgere attualmente in qualità di dottore commercialista iscritto all’albo del Revisori contabili (cfr. Linee Guida del 2014 cit, p.ti 2 e 5);
Pertanto, con riferimento a tali URL, il Garante dichiarava il reclamo infondato e dunque la non possibilità di esperimento del diritto all’oblio per queste notizie, conseguenza logica: la non cancellazione delle notizie dal web.
Diversamente, con riguardo agli URL che risultano collegati ad articoli o commenti che richiamano una vicenda giudiziaria in ordine alla quale il ricorrente ha subito una condanna penale che, sulla base della documentazione prodotta dal medesimo, non risulta più rispondente alla situazione attuale, tenuto conto del fatto che, per detto reato, lo stesso ha ottenuto la riabilitazione sin dal 2013, l’Autorità accoglieva il reclamo e ordinava la rimozione dei contenuti a Google LLC.