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Un provvedimento del Garante Privacy sul diritto all’oblio

Un provvedimento del Garante Privacy sul diritto all’oblio

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Molto spesso i contenziosi tra gli utenti ed i titolari al trattamento dei dati, in merito alle richieste di diritto all’oblio finiscono nelle mani del Garante Privacy. Quest’ultimo è chiamato ad esprimersi in maniera definitiva su come togliere notizie da Internet, in riferimento a tutte quelle informazioni che riguardano gli utenti della rete. A tal proposito oggi analizzeremo il provvedimento n. 9575081 del 10 dicembre 2020 emesso dal Garante.

La vicenda

In data 6 novembre 2019 un cittadino ha chiesto ad Unione Sarda S.p.A., in qualità di editore del sito web www.unionesarda.it, la rimozione di alcuni link collegati ad articoli riguardanti vicende giudiziarie nelle quali è stato coinvolto e riguardo alle quali è stato successivamente assolto attraverso una sentenza di “accertamento della insussistenza e/o della sua estraneità ai fatti oggetto di contestazione“. Secondo il reclamante, è venuto meno l’interesse pubblico anche in virtù del fatto che, attualmente, non vengono più esercitate alcune funzioni pubbliche o incarichi di tipo politico come all’epoca dei fatti. 

Con una nota del 28 febbraio 2020, Unione Sarda S.p.A. ha comunicato di non ritenere sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta di diritto all’oblio da parte dell’interessato, in quanto il trattamento dei dati è stato effettuato lecitamente all’epoca della pubblicazione degli articoli e la permanenza degli stessi è dovuta in ragione all’attualità dell’interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda, che all’epoca dei fatti, riguardava un noto soggetto della politica e che, attualmente, svolge attività prettamente imprenditoriali.

Con le note del 9 aprile ed il 2 settembre 2020 il reclamante ha ribadito che gli articoli, oltre che inattuali, si caratterizzano anche per la mancanza di sobrietà e di correttezza, oltre ad avere un’attitudine piuttosto lesiva della propria immagine personale, professionale e della reputazione. Questo perché sono riferiti a vicende rivelate illecite e non veritiere, in quanto smentite dagli accertamenti processuali successivi. La permanenza degli articoli, sempre secondo il reclamante, non può ritenersi giustificata in virtù del legittimo esercizio del diritto di cronaca, ormai ampiamente superato, rispetto al quale dovrebbero prevalere il suo diritto di non rimanere, a tempo indeterminato, associato a notizie superare da tempo. Per questo motivo, l’utente potrà vedere concretizzato il suo diritto alla rimozione contenuti obsoleti Google.

Il provvedimento del Garante

Secondo il Garante Privacy l’archivio online di un giornale, così come il suo equivalente cartaceo, presenta un’importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo, soprattutto quando si tratta di notizie che riguardano dei cittadini che hanno svolto o svolgono ruoli determinanti nella vita collettiva dei cittadini. Le informazioni contenute nei link collegati agli articoli oggetto del reclamo, riguardano delle inchieste avviate nei confronti del reclamante negli anni 2009/2011 e che una di esse si è conclusa con la condanna in primo grado a tre anni di reclusione, avvenuta nel 2016.

Le relative vicende si sono poi concluse con l’accertamento dell’estraneità del medesimo ai fatti addebitati e con la pronuncia della sua assoluzione. La conclusione dell’iter processuale nei confronti del reclamante è stata prontamente menzionata dall’editore attraverso le pubblicazioni di alcuni articoli dedicati all’evoluzione giudiziaria favorevole all’interessato, pur non avendo ritenuto opportuno aggiornare gli articoli pubblicati in precedenza e contenenti la descrizione di tutte le vicende.

Per le motivazioni sopra indicate, il Garante Privacy ha dichiarato il reclamo infondato ma ha ordinato a L’Unione Sarda S.p.A di adottare tutte le misure tecniche necessarie a deindicizzare gli articoli indicati nell’atto introduttivo del procedimento, tramite i motori di ricerca esterni al medesimo sito. Per visualizzare il testo integrale del provvedimento clicca qui.

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