Eliminare notizie da Google nel mondo nel 2023
12 Febbraio 2023
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Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha stabilito, in merito al diritto all’oblio, che le Autorità possono emanare dei provvedimenti ordinando la deindicizzazione di contenuti anche alle versioni dei motori di ricerca riferiti a Stati non appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea.
L’ordinanza della Corte di Cassazione
Il 24 novembre, attraverso l’ordinanza n. 34658, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si è espressa in merito al delicato tema del diritto all’oblio, inteso come il diritto dei cittadini di richiedere la deindicizzazione ai motori di ricerca di link collegati ad informazioni personali, per rimuovere contenuti obsoleti Google, laddove le stesse non siano più attuali e non ritenute di pubblico interesse, in virtù della propria notorietà o del ruolo sociale svolto.
Con questa nuova ordinanza la Corte di Cassazione, nel trattare il diritto all’oblio ed il suo corretto esercizio, ha ribadito che se da un lato esiste il diritto dell’Unione Europea che consente la pretesa del principio di deindicizzazione soltanto in riferimento alle versioni dei motori di ricerca appartenenti agli Stati UE dall’altro lato non esiste alcun divieto di indirizzare il seguente ordine di deindicizzazione anche alle versioni dei motori di ricerca relative agli Stati extra UE.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la corretta definizione di diritto all’oblio consiste nel “non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato“.
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In virtù dell’importante ruolo che svolgono i motori di ricerca la Corte di Giustizia europea gli ha anche affidato la realizzazione del diritto all’oblio, inteso come diritto alla deindicizzazione, ovvero in qualità di titolari al trattamento hanno l’onere di intervenire nel caso in cui un utente lamenti un utilizzo illecito dei propri dati personali.
Deve essere però preso in considerazione che il diritto alla tutela della propria sfera privata non è un diritto assoluto ma, in caso di richiesta di rimuovere informazioni personali da Internet, essa dovrà essere bilanciato in relazione ad altri diritti fondamentali (diritto della collettività ad essere informata, interesse pubblico alla conoscibilità delle informazioni, ecc.).
Secondo il provvedimento della Corte di Giustizia, sarà sempre compito dei motori di ricerca quello di valutare se sussistono delle rilevanti motivazioni tali da giustificare un eventuale rigetto della richiesta di diritto all’oblio, soprattutto in presenza di un interesse prevalente della collettività ad essere informata.