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Eliminare notizie da Google: alcuni provvedimenti del Garante

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Photo by Mitchell Luo

Tramite il sito ufficiale del Garante Privacy è possibile capire, oltre alle varie novità in merito alla privacy e alle normative che la regolano, anche in quali casi è possibile eliminare notizie da Google. Come? Consultando i provvedimenti emessi dal Garante Privacy.

I provvedimenti del Garante in tema di diritto all’oblio

L’articolo di oggi sottopone all’attenzione del lettore due interessanti provvediemnti del Garante Privacy, relativamente al diritto all’oblio e alla possibilità di eliminare notizie da Internet.

Provvedimento del 9 novembre 2017

Nel provvedimento del 9 novembre 2017, una cittadina ha richiesto la rimozione di 3 URL collegati ad una vicenda giudiziaria che l’ha vista contrapposta ad una società presso la quale aveva prestato la propria attività lavorativa. I link erano reperibili attraverso Google, digitando il suo nominativo. Secondo Google, non è stato possibile accogliere la richiesta di diritto all’oblio in quanto i primi due link sono stati pubblicati da un ente statale statunitense mentre, il terzo link, non viene visualizzato dai risultati di ricerca.

Secondo la ricorrente, non sussistono motivi di pubblico interesse alla conoscibilità della notizia relativa al coinvolgimento della medesima nella predetta causa, tenuto peraltro conto del fatto che la diffusione di tali informazioni pregiudica il buon esito della ricerca di un nuovo posto di lavoro presso aziende italiane.

Il Garante Privacy, analizzando la richiesta, ha rilevato che la vicenda da cui traggono origine risulta riconducibile ad una controversia di lavoro tra privati peraltro connessa ad aspetti particolarmente delicati della vita intima della ricorrente, la quale non riveste alcun ruolo pubblico. Per questo motivo il reclamo è stato ritenuto fondato.

Provvedimento del 20 luglio 2017

Nel provvedimento del 20 luglio 2017, una donna ha chiesto a Google di eliminare dei link rinvenibili sul motore di ricerca Google mediante l’inserimento di chiavi di ricerca composte a partire dal proprio nome e cognome. Questi erano collegati a siti per adulti contenenti, appunto, il suo nominativo. Inoltre, è stata richiesta al motore di ricerca la liquidazione di tutte le spese del procedimento.

Secondo la reclamante, la diffusione dei suoi dati personali sarebbe illecita, non sussistendo alcun collegamento fra tali siti e l’attività da lei svolta nel settore della comunicazione per organizzazioni no profit. In base a quanto comunicato dalla reclamante, Google ha dichiarato di aver rimosso tutte le URL.

Per quanto riguarda la liquidazione delle spese, il Garante Privacy ha stabilito che: “l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidare direttamente a favore della ricorrente“.

Provvedimento del 24 novembre 2016

Nel provvedimento del 24 novembre 2016, un cittadino ha chiesto di eliminare notizie dal web in relazione ad una vicenda che lo vedeva coinvolto per i reati di estorsione, usura  e truffa. Questi si erano realizzate mediante elevate richieste di denaro rivolte a coloro che avevano superato, anche solo di pochi minuti, l’orario di sosta indicato sul tagliando esposto all’interno dell’automobile.

Il reclamante ha specificato, inoltre, di aver intrapreso un’azione legale nei confronti della testata giornalistica che ha pubblicato la falsa vicenda. Secondo Google, non è possibile accogliere le richieste di rimozione in quanto, essendo dirette all’eliminazione integrale dalla rete internet di informazioni asseritamente diffamatorie o giornalisticamente non verificate, risultano incompatibili con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito al diritto all’oblio.

Il 24 novembre 2016, attraverso un provvedimento, il Garante Privacy ha rilevato che la vicenda risulta pregiudizievole per l’interessato in quanto effettuata mediante l’utilizzo di una parola idonea ad ingenerare nell’utente della rete il sospetto che il ricorrente sia stato comunque coinvolto in attività illecite. Per tale motivazione il reclamo è stato ritenuto fondato.

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