Il più delle volte per ottenere una tutela piena del diritto all’oblio, occorre adire un’autorità predisposta al controllo del trattamento dei dati personali, ossia il Garante della Privacy.
Il Garante
Il Garante, autorità indipendente che nasceva nel 1996, ha una diverse competenze finalizzate all tutela e al rispetto del trattamento dei dati personali.
L’ art. 154 D. Lgs. n. 196/2003 ha individuato una serie di compiti propri dell’Autorità. In particolare, “si occupa:
– del controllo sull’effettivo rispetto delle norme di legge;
– di ricevere ed esaminare i reclami, oltre che assumere le dovute determinazioni;
– vietare anche d’ufficio i trattamenti illeciti o non corretti ed eventualmente disporne il blocco
– promuovere la sottoscrizione di codici di deontologia e buona condotta di determinati settori
– segnalare al Governo e al Parlamento l’opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall’evoluzione del settore
– esprimere pareri nei casi previsti
– curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità e in materia di misure di sicurezza dei dati
– denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio conosciuti nell’esercizio delle sue funzioni
– tenere il registro dei trattamenti
– predisporre una relazione annuale sull’attività svolta da presentare al Governo e al Parlamento
– essere consultato da Governo o Ministri quando questi predispongono norme che incidono sulla materia
– cooperare con le altre autorità amministrative indipendenti
– organizzare il proprio ufficio ed il proprio organico ed il loro trattamento giuridico, economico ed amministrativo”.
Il reclamo
Mediante il reclamo è possibile per l’interessato avanzare richieste al Garante della Privacy, ove si volesse denunciare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento (Ue) 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento) e di richiedere un accertamento all‘Autorità.
Come presentare un reclamo
Il modello del reclamo è reperibile sul sito del Garante ed è di facile e immediata compilazione. Una volta redatto e sottoscritto potrà essere inviato all’Autorità.
Con riferimento alla sottoscrizione essa potrà essere direttamente quella dell’interessato o, in alternativa, quella di un avvocato, un procuratore, un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, dei quali, tuttavia, è necessaria una procura da depositarsi presso il Garante assieme a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del reclamo presentato.
La consegna del reclamo potrà avvenire su scelta libera del reclamante nelle seguenti modalità alternative:
- a mano presso gli uffici del Garante
- mediante raccomandata A/R
- con messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it