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Eliminare notizie da Google: 2 recenti provvedimenti del Garante

Eliminare notizie da Google: 2 recenti provvedimenti del Garante

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Al giorno d’oggi possiamo tutelare la nostra reputazione online grazie al diritto all’oblio, che prevede di eliminare notizie da Google o dagli altri motori di ricerca o, in alternativa, la loro deindicizzazione. I criteri secondo il quale è possibile appellarsi al diritto all’oblio sono diversi e, nel caso in cui i contenuti dovessero riguardare dei crimini, vicende giudiziarie o condanne ancora in corso, la decisione se rimuovere o meno un contenuto diventa più complicata.

Due recenti provvedimenti del Garante della Privacy italiano

A tal proposito, oggi, vi parleremo di 2 recenti provvedimenti emessi dal Garante Privacy italiano, che spiega alcuni casi legati al diritto all’oblio, per capire come eliminare informazioni da Internet.

Provvedimento del 15 dicembre 2022 n. 9852668

In questo provvedimento un cittadino ha chiesto la rimozione di alcune notizie a Google riguardanti una vicenda nella quale il medesimo è stato coinvolto, essendo stato accusato nel 2008 di aver appiccato oltre 60 incendi dolosi e in ordine alla quale è intervenuta nel 2012 sentenza di assoluzione per la sua incapacità di intendere e di volere.

Il reclamante riteneva non più sussistente l’interesse pubblico in considerazione del tempo decorso e dall’esito degli accertamenti svolti. Google, con una nota del 14 ottobre 2022 ha comunicato all’interessato di aver disposto il blocco soltanto di alcuni URL, riconducibili dal n. 1 al n. 3 mentre, per i restanti URL oggetto del reclamo, di non poter aderire alla richiesta di diritto all’oblio.

La motivazione era da trovare nelle tempistiche. Si tratta, infatti, di un recente articolo del 2020 dove i lettori venivano informati che l’interessato avrebbe ripetutamente violato la libertà vigilata e sarebbe pertanto stato sottoposto, nel 2020, alla misura di sicurezza del ricovero in una REMS in quanto ritenuto socialmente pericoloso, motivo per cui deve essere ritenuto sussistente l’interesse pubblico.

Secondo il Garante Privacy, contrariamente a quanto stabilito da Google, non risultano reperibili in rete, in quanto deindicizzati, ulteriori articoli utili alla ricostruzione della vicenda giudiziaria di cui sono passati più di 10 anni e a cui si fa riferimento, in forma sommaria e oscura, nell’URL in questione. Per questo motivo il reclamo è stato ritenuto fondato ed ordinato a Google di cancellare le informazioni presenti in rete.

Provvedimento del 15 dicembre 2022 n. 9844744

Questo ultimo provvedimento, invece, riguarda un soggetto che ha dovuto presentare un reclamo al Garante Privacy dopo aver ricevuto il rifiuto, da parte di alcuni titolari al trattamento, di rimuovere un’informazione personale dal web. I titolari al trattamento chiamati in causa sono stati: Google, Italiaonline, Tiscali, Microsoft, Verizon, Yandex, Visable, Ecosia e, infine, IAC Search.

In particolare il reclamante ha lamentato su questi portali la permanenza di una vicenda giudiziaria che si è conclusa da tempo e rispetto alla quale non si reputa più sussistente un interesse pubblico attuale tenuto conto che il medesimo non riveste alcun ruolo pubblico. A seguito delle note inviate dai vari portali al Garante Privacy, il reclamante non poteva avvalersi del diritto all’oblio in quanto la vicenda ad esso collegata riguardava un procedimento penale che ha avuto grande risonanza mediatica a livello nazionale al termine del quale l’interessato è stato condannato.

Inoltre, pur se il medesimo ha dichiarato di aver espiato la pena che gli è stata inflitta, non ha tuttavia fatto alcun cenno all’eventualità di aver ottenuto il beneficio della riabilitazione che necessita di particolari requisiti per essere concesso. Una volta analizzata tutta la documentazione il Garante Privacy ha potuto rilevare che i contenuti ad essi collegati si riferiscono a fatti che, seppur gravi, si sono verificati in epoca ormai risalente a circa 10 anni fa e rispetto ai quali l’interessato, che attualmente non ricopre alcun ruolo pubblico, ha espiato la pena che gli è stata inflitta.

Per di più, alcuni dei contenuti presenti in rete (in particolare interviste a suo tempo rese dal medesimo) evidenziano un percorso riabilitativo anche interiore seguito dal reclamante che appare in linea con la finalità rieducativa che la pena dovrebbe avere a norma dell’art. 27 della Costituzione. Per tutte queste circostanze è stato quindi ritenuto fondato il reclamo ed è stato ordinato, nel termine di 20 giorni dalla ricezione del provvedimento, ai vari titolari al trattamento di provvedere alla deindicizzazione della notizia a partire dal nominativo del reclamante.

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