Ormai sempre più frequentemente, gli utenti che ritengono opportuno rimuovere contenuti o notizie da Google si rivolgono al Garante della Privacy nei casi più controversi, in cui la Società si rifiuti di assecondare la richiesta del soggetto che ritenga di essere leso.
Interessante è il provvedimento dell’Autorità del 2 luglio 2020, avente ad oggetto proprio una situazione in cui un utente proponeva reclamo perché non aveva visto soddisfatta la sua richiesta di cancellazione di alcune notizie personali da Google.
I fatti
La reclamante chiedeva la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di 47 URL rinvianti ad articoli relativi a una vicenda giudiziaria risalente al giugno 2012 ed avente ad oggetto il suo coinvolgimento in un procedimento penale per riciclaggio relativo ad ingenti somme di denaro, conclusosi, però, nel 2015 con decreto di archiviazione.
In particolare, la reclamante sosteneva che la notizia riportata relativa a 8 anni precedenti fosse risalente e obsoleta. Per tale ragione la stessa invocava il diritto all’oblio, ossia il diritto ad essere dimenticato.
L’utente precisava, altresì, di aver inviato a Google, il 10 marzo 2020, una richiesta di rimozione delle notizie lesive, ma la Società rigettava, ritenendo le informazioni in esse contenute né imprecise né obsolete.
Interpellato anche Google sulla vicenda, lo stesso asseriva di non poter procedere alla cancellazione dei contenuti contestati in quanto alcuni URL riportavano informazioni diverse rispetto alla vicenda giudiziaria conclusasi con l’archiviazione. Altri URL rimandavano ad articoli pregiudizievoli che riferivano di dichiarazioni della reclamante in merito alla richiesta di detenzione domiciliare del marito. Altri articoli lesivi della reputazione online riferivano del ruolo dell’interessata nell’ambito della fondazione dedita alla gestione della biblioteca del senatore. Per tali URL, pertanto, Google ha ritenuto di dover escludere la sussistenza di un diritto all’oblio per evidente mancanza del requisito del trascorrere del tempo, in quanto le notizie risalivano ad un periodo compreso tra il 2016 e il 2018. Il ruolo pubblico della reclamante, per effetto della professione svolta e della esposizione mediatica e per la natura giornalistica dei contenuti in questione, relativi a notizie riportate in organi di stampa di rilevanza nazionale, risultava pregiudicato.
La decisione del Garante
L’Autorità Garante prendeva, dunque, atto di quanto dichiarato dalle due parti. In particolare, Il Garante Privacy considerava che nella richiesta di rimozione dei contenuti dal web, non vi fossero gli estremi per l’adozione di provvedimenti in relazione a quegli URL per i quali non risultano visibili legami con il nominativo del reclamante. Ancora, con riguardo agli URL per i quali la reclamante sosteneva l’invocabilità del diritto all’oblio, il Garante riteneva che le notizie riportate facessero riferimento a fatti diversi dalla vicenda giudiziaria conclusasi nel 2015 e che fosse riscontrabile un persistente interesse pubblico relativamente ai contenuti in questione, in quanto si trattava di notizie riportate in organi di stampa di rilevanza nazionale. Pertanto, l’Autorità si determinava nel rigettare il reclamo.