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In quali casi non si applica il diritto all’oblio su internet

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Il diritto all’oblio nasce come forma di tutela per la riservatezza degli individui, che intendano far sparire dati o informazioni personali dal web.

Sono diverse le fonti normative che si sono susseguite per disciplinare la materia, la più recente è aggiornata al 5 luglio 2020. Si tratta, in particolare, delle Linee Guida 5/2019.

Articolo 17 GDPR

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) legittima all’articolo 17 chiunque ad ottenere l’eliminazione dal web riferimenti, informazioni o notizie che in qualche modo possano ledere o danneggiare la sua immagine e reputazione.

Stando a quanto affermato dal predetto articolo, il diritto all’oblio si applica sia ai cittadini comuni che ai personaggi che hanno grande notorietà.

Inoltre, si precisa che alla base delle richieste di rimozione di informazioni personali vi possono essere diverse ragioni: la richiesta di rimozione, infatti, potrebbe essere correlato a fatti di cronaca o per una mera volontà di “essere dimenticato”.

Le Linee Guida nel 2022

Le Linee Guida sono state aggiornate il 7 luglio 2020 e hanno individuato in maniera precisa i casi in cui è possibile per il soggetto interessato richiedere la deindicizzazione. Inoltre, tale norma di settore pone in rilievo le ipotesi in cui non è possibile esercitare il diritto all’oblio.

L’intento delle Linee Guida, così come aggiornate, è quello di permettere un bilanciamento tra il diritto all’oblio vantato dal singolo utente e il diritto all’informazione del pubblico. Operazione che andrà effettuata caso per caso e la prevalenza dell’uno sull’altro non sarà riconosciuta in termini assoluti.

Il fine, dunque, delle linee guida è proprio quello di raggiungere un equilibrio e garantire a ciascuno la tutela del diritto vantato.

Conclusioni

Dunque, dalla normativa di settore si evince che il diritto all’oblio non può farsi valere laddove, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione. 

Sarà premura delle autorità competenti riuscire a trovare un bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto all’informazione.

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