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I giornali possono sempre pubblicare notizie di cronaca penale

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Con la ricezione dell’art. 17 del GDPR rubricato “diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)”, viene stabilito che “ha diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali”. In particolare, il diritto de quo  è attivabile quando:

–          il soggetto ha revocato il consenso al trattamento;

–          i dati sono stati trattati in maniera illecita;

–          l’interessato si è opposto al trattamento dei propri dati;

–          in caso vi sia un obbligo legale previso dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

Diritto all’oblio: le novità della riforma

L’approvazione della cosiddetta Riforma Cartabia (legge 27. Settembre 2021, n. 134) ha ridotto il bilanciamento tra il diritto all’oblio vantato dal soggetto interessato a vedere rimossi i dati personali e il diritto all’informazione proprio del pubblico in generale. Invero, la predetta riforma ha reso la tutela del diritto all’oblio assoluta, laddove a seguito della conclusione di un procedimento penale favorevole per l’imputato.

Tuttavia, anche ove vi sia una condanna o una sentenza sfavorevole, l’interessato potrà richiedere ugualmente la deindicizzazione dei contenuti lesivi, stando a quanto previsto dall’art 17 del GDPR. In casi del genere, andrà accertata o l’insussistenza dell’interesse pubblico alla circolazione dalla notizia o acclarato il trascorrere di un lasso di tempo sufficiente a definire non più rilevante o attuale la notizia. Di tal che, valutate tali circostanze, si potrà procedere alla rimozione delle informazioni personali, in quanto ritenute non più necessarie.

La deindicizzazione ai sensi dell’art 17 del GDPR

Nulla dice la riforma in merito al mondo dell’editoria e del giornalismo. Invero, si ritiene persistere la previsione precedente alla riforma. Dunque, i responsabili di testate giornalistiche online potranno continuare a conservare e rendere accessibili sui propri siti web notizie su procedimenti penali passati, anche in caso di archiviazione, assoluzioni, non luogo a procedere.

A riguardo, l’art. 17 GDPR prevede che l’interessato potrà richiedere la deindicizzazione dei contenuti e dei dati personali direttamente al titolare del trattamento. In tal modo, è sancita è concesso al privato esercitare direttamente il diritto all’oblio. Laddove, tuttavia, vi sia un inadempimento o un diniego è prevista la possibilità di rivolgersi al Garante e anche, eventualmente, all’autorità giudiziaria.

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