Il più delle volte, viene addotto, quale motivo alla base di richieste di rimozione di notizie personali, la non attualità delle stesse. Il trascorrere del tempo, dunque, viene ritenuto una valida causa per poter vantare il diritto all’oblio.
Ma a partire da quando una data si ritiene risalente?
Il diritto all’oblio
La diffusione di notizie sul web e la loro conservazione possono violare il c.d. diritto all’oblio, ossia il diritto ad essere dimenticato, che viene disciplinato dalle leggi europee. Tra queste fonti europee risulta di estrema rilevanza il GDPR che regola il diritto alla deindicizzazione, ovverosia ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal web o anche la rimozione di notizie pregiudizievoli per l’interessato.
Il trascorrere del tempo
Il diritto all’oblio può essere esercitato in qualsiasi momento. Se però la richiesta di rimozione di informazioni personali da parte del soggetto interessato è in contrasto con il diritto all’informazione, tale principio non vale. Invero, laddove si tratti di informazioni o immagini diffuse sul web e di queste si chiede la rimozione, il titolare del trattamento dovrà immediatamente procedere alla cancellazione.
In riferimento, invece, alla notizia di pubblico interesse, non vi sarà questa immediatezza. Si dovrà, infatti, attendere che non vi sia più un tale interesse collettivo. Tuttavia, tale regola non è desumibile da alcuna norma espressa. Non vi sono leggi che determinano un termine prestabilito a partire dal quale il diritto all’oblio debba prevalere sull’interesse pubblico.
È la prassi a regolamentare la materia. Invero, sarà l’autorità competente a giudicare in base all’importanza della notizia se sia o meno possibile vantare il diritto alla riservatezza.
Altri limiti rilevanti
Tuttavia, occorre precisare che il trascorrere del tempo non è l’unica causa valida per richiedere la rimozione di contenuti personali.
Sono, difatti, molti i motivi addotti per poter richiedere la tutela al diritto all’oblio.
In particolare, il comma 1 dell’art. 17 GDPR prevede il diritto alla cancellazione dei dati personali, indipendentemente dal fatto che essi siano stati resi pubblici o meno, “se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso (…), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento (…);
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.”