A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea, emessa nel giudizio Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González (causa C−131/12), l’Article 29 Data Protection Working Party (organo consultivo indipendente istituito in conformità all’articolo 29 della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali) pubblicava, in data 26 novembre 2014 le Linee Guida, volte ad implementare la pronuncia summenzionata.
La statuizione della Corte di Giustizia ha previsto l’obbligo per i motori di ricerca di deindicizzare i link lesivi relativi a notizie lesive di soggetti, i quali intendano vantare il proprio diritto all’oblio, la pretesa, cioè, a ottenere la cancellazione dei contenuti delle pagine web che, secondo l’interessato, offrono una rappresentazione non più attuale della propria persona. La pronuncia prosegue nel prevedere che qualora il motore di ricerca non accolga la richiesta, l’interessato potrà rivolgersi all’autorità nazionale per la protezione dei dati personali o all’autorità giudiziaria. Questo ha dato un seria svolta per il beneficio da parte dell’interessato e le conseguenti richieste di rimozione aventi causa nel diritto all’oblio.
Le conseguenze in Italia
Sin dagli ultimi mesi del 2014, in Italia il Garante Privacy è stato chiamato ad adottare i primi provvedimenti in materia di reclami aventi ad oggetto segnalazioni presentate da soggetti interessati a seguito del rifiuto da parte di Google di deindicizzare pagine web che riportavano dati personali ritenuti non più di interesse pubblico.
In particolare, i reclami presentati all’Autorità attenevano ad articoli che contenevano fatti processuali il più delle volte recenti e in molti casi si trattava di giudizi non ancora conclusi.
Nel periodo di riferimento, il Garante Privacy, Autorità deputata al controllo dei dati personali nonché alle richieste di rimozione per diritto all’oblio, si è trovato a decidere ben nove casi e nella maggior parte di questi, anzi nella quasi totalità (sette dei nove) si è determinato nel non accogliere la richiesta dei reclamanti.
Infatti, il più delle volte l’organo adito ha ritenuto, nel bilanciamento tra il diritto all’informazione per la generalità e il diritto all’oblio del singolo, prevalente l’interesse pubblico della notizia a scapito della lesione alla riservatezza del richiedente. Più precisamente, le vicende processuali che venivano raccontate nelle pagine web erano considerate dall’Autorità ancora recenti e in molti casi non vi era stato ancora la conclusione del giudizio.
Diversamente, soltanto in due casi il Garante ha deciso di accogliere la richiesta dei reclamanti, precisando in un caso, che i risultati di ricerca contestati includevano numerose informazioni eccedenti, riferite anche a persone estranee alla vicenda narrata, nell’altro, che la notizia pubblicata era inserita in un contesto idoneo a ledere la sfera privata dell’interessato. Il Garante ha quindi prescritto a Google, Inc. di deindicizzare le URL segnalate.