Il diritto all’oblio rappresenta, per un cittadino, la possibilità di non rimanere esposto senza un limite temporale ad una rappresentazione non veritiera o non più attuale della propria persona, a causa della permanenza di uno o più articoli relativi a fatti del passato. Grazie al diritto all’oblio, in conformità ai criteri previsti dalla legge, l’utente ha la possibilità di chiedere la rimozione contenuti obsoleti Google.
Questo diritto, però, deve essere sempre bilanciato con l’interesse pubblico alla conoscenza della vicenda, motivo per cui non sempre le richieste di deindicizzazione degli utenti su concludono con un esito positivo. In questo articolo analizzeremo alcuni provvedimenti emessi dal Garante Privacy
Provvedimento n. 9521918 del 12 novembre 2020
In questo reclamo presentato al Garante un cittadino ha richiesto la rimozione di alcuni URL collegati ad una vicenda riguardante una manifestazione svoltasi nel 2005 presso un mercato rionale per protestare contro i rincari del costo di alcuni generi alimentari. Secondo il reclamante la notizia doveva essere ritenuta ormai obsoleta, in quanto risalente al 2005 e, in quanto tale, senza alcun interesse pubblico.
Le motivazioni sono invece state contestate, in parte, dal motore di ricerca che ha rimosso gli URL indicati dal n. 1 al n. 3 contenenti le immagini della contestazione mentre, per i restanti URL, ha dichiarato di non poter accogliere la richiesta di diritto all’oblio in quanto gli stessi rimandano ad estratti ed articoli di testate giornalistiche pubblicati tra il 2016 ed il 2019, i quali riportano notizie estremamente recenti ed inerenti alla sua vita professionale.
Qual è stata la pronuncia del Garante della Privacy?
Il Garante Privacy, in questo caso, ha ritenuto il reclamo infondato in quanto la rimozione degli URL collegati ai relativi articoli in quanto reperibili in associazione al nominativo dell’interessato avrebbe infatti l’effetto di privare l’utente della possibilità di disporre di informazioni utili e molto recenti in ordine alle iniziative assunte dal medesimo.
Provvedimento n. 9713884 del 29 settembre 2021
Si tratta di un reclamo effettuato da una cittadina che aveva richiesto a Google la rimozione di 8 URL contenenti il riferimento ad una vicenda giudiziaria che l’ha vista coinvolta nel 2013 e per la quale ha terminato di scontare la pena in data 18.07.2017. Secondo l’interessata la permanenza di tali informazioni sul web rappresenta un pregiudizio della propria reputazione e riservatezza mentre, secondo Google, non ci sono i presupposti per invocare il diritto all’oblio in quanto le informazioni pubblicate sono ancora pertinenti per le finalità dell’elaborazione dei dati e giustificate dall’interesse pubblico.
Il parere del Garante
Secondo il Garante Privacy il reclamo è fondato in virtù del fatto che gli URL indicati contengono una fotografia che può essere riconducibile ad una foto segnaletica la cui diffusione può avvenire solo per il perseguimento di specifiche finalità di giustizia e polizia.
Provvedimento n. 9284633 del 15 gennaio 2020
In questo ultimo reclamo presentato al Garante Privacy un cittadino aveva chiesto a Google la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al suo nominativo, di un URL contenente una foto che lo ritrae insieme ad altri individui riuniti attorno ad un tavolo di un ristorante di Roma tutti intenti nell’effettuare il saluto romano.
Secondo il reclamante esistono i presupposti per invocare il diritto all’oblio in quanto l’immagine era stata scattata da uno dei partecipanti alla cena circa due anni prima rispetto alla data dell’articolo e, senza il suo consenso espresso e a sua insaputa, veniva successivamente pubblicata su Facebook dall’autore dello scatto.
Google, in una nota ufficiale, ha dichiarato al cittadino di non poter accogliere la richiesta di cancellare notizie da Internet per via del ruolo pubblico ricoperto dal reclamante e per l’assenza del requisito del trascorrere del tempo, trattandosi di pubblicazione avvenuta nel maggio del 2016.
Il parere del Garante della Privacy
Il Garante Privacy, in questo caso, ha dichiarato il reclamo infondato in quanto l’interessato ha un ruolo di rilievo nella vita pubblica ed il tema oggetto dell’articolo mantiene un carattere di attualità, in quanto riguarda un candidato a posizioni politiche.