Attraverso il provvedimento n. 9844744 del 15 dicembre 2022, il Garante Privacy si è espresso in merito alla richiesta di cancellazione di notizie personali da Google, anche chiamato diritto all’oblio, per cui l’utente ha diritto di chiedere di eliminare notizie da Google. Questo diritto è conosciuto come il diritto ad essere “dimenticati”, ossia a non essere più ricordati dall’opinione pubblica per fatti che in passato sono stati oggetto di cronaca.
La svolta legislativa in merito è avvenuta grazie all’introduzione dell’articolo 17 del General Data Protection Regulation (GDPR), per cui una persona ha diritto ad eliminare informazioni e ad eliminare notizie da Internet, sulla base della richiesta di deindicizzazione prevista dalla Corte di Giustizia Europea.
Questa pronuncia è avvenuta nel corso del procedimento nei confronti di Costeja ed emessa dalla Corte di Giustizia Europea il 13 maggio 2014, per cui una persona può chiedere a Google e a tutti i motori di ricerca di cancellare contenuti dannosi, lesivi, superati e non aggiornati. Vediamo, nel dettaglio, la vicenda e quanto stabilito dal Garante per la Privacy.
La vicenda
Il caso in questione riguarda un soggetto che ha dovuto presentare un reclamo al Garante Privacy dopo aver ricevuto il rifiuto, da parte di alcuni titolari al trattamento, di rimuovere informazioni personali da Internet. I titolari al trattamento chiamati in causa sono stati: Google, Italiaonline, Tiscali, Microsoft, Verizon, Yandex, Visable, Ecosia e, infine, IAC Search.
In particolare, il reclamante ha lamentato su questi portali la permanenza di una vicenda giudiziaria che si è conclusa da tempo e rispetto alla quale non si reputa più sussistente un interesse pubblico attuale tenuto conto che il medesimo non riveste alcun ruolo pubblico. A seguito delle note inviate dai vari portali al Garante Privacy, il reclamante non poteva avvalersi del diritto all’oblio.
Infatti, la vicenda ad esso collegata riguardava un procedimento penale che ha avuto grande risonanza mediatica a livello nazionale, al termine del quale l’interessato è stato condannato e che, pur se il medesimo ha dichiarato di aver espiato la pena che gli è stata inflitta, non ha tuttavia fatto alcun cenno all’eventualità di aver ottenuto il beneficio della riabilitazione che necessita di particolari requisiti per essere concesso.
Il provvedimento del Garante Privacy
Una volta analizzata tutta la documentazione il Garante Privacy ha potuto rilevare, attraverso il provvedimento n. 9844744 del 15 dicembre 2022, che i contenuti ad essi collegati si riferiscono a fatti che, seppur gravi, si sono verificati in epoca ormai risalente a circa 10 anni fa e rispetto ai quali l’interessato, che attualmente non ricopre alcun ruolo pubblico, ha espiato la pena che gli è stata inflitta.
Inoltre, alcuni dei contenuti presenti in rete (in particolare interviste a suo tempo rese dal medesimo) evidenziano un percorso riabilitativo anche interiore seguito dal reclamante che appare in linea con la finalità rieducativa che la pena dovrebbe avere a norma dell’art. 27 della Costituzione.
Per tutte queste circostanze è stato quindi ritenuto fondato il reclamo ed è stato ordinato, nel termine di 20 giorni dalla ricezione del provvedimento, ai vari titolari al trattamento di provvedere alla deindicizzazione della notizia a partire dal nominativo del reclamante. Per leggere integralmente il provvedimento del Garante clicca qui.