Quando si parla di diritto all’oblio è lecito specificare che è possibile diffondere i dati personali di un cittadino riguardo a fatti di interesse pubblico. A ribadire questo concetto ci ha pensato, ancora una volta, il Garante per la Privacy, attraverso il provvedimento n. 9751169 del 10 febbraio 2022.
Analizziamo i fatti perché, contestualizzando la vicenda, la comprensione degli eventi sia più comprensibile. I fatti afferenti al diritto all’oblio, infatti, necessitano di essere esaminati singolarmente, poiché la loro soluzione dipende dal concretizzarsi dei diversi criteri previsti dalla legislazione del settore.
La vicenda
Un cittadino, in data 25 marzo 2021, ha chiesto al motore di ricerca Google LLC di eliminare notizie da Google e, così, la rimozione di alcuni URL, associati al suo nominativo, collegati articoli relativi ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto, rispetto alla quale è stato avviato un procedimento penale che, all’atto di presentazione del reclamo, risultava ancora in corso.
In particolare, il reclamante ha lamentato che la perdurante reperibilità di queste informazioni pregiudicavano la sua reputazione personale e professionale, soprattutto in virtù del fatto che tali informazioni risultavano essere obsolete e riferite ad una misura cautelare disposta nei propri confronti, successivamente revocata, rappresentando altresì di svolgere un’attività diversa da quella esercitata all’epoca del compimento dei fatti in relazione ai quali è stata disposta la misura e di cui si narra negli articoli indicati.
La risposta di Google ed il provvedimento del Garante
Una volta pervenuta la richiesta di deindicizzazione, Google LLC ha comunicato di non poterla accogliere in quanto gli URL sono collegati a pagine che riportano informazioni riguardanti il coinvolgimento del reclamante in un procedimento penale per reati gravi, che il medesimo ha dichiarato essere ancora in corso. Secondo quanto stabilito dal motore di ricerca, l’ordinanza di revoca della misura cautelare, a fronte di un procedimento penale tuttora in corso di svolgimento, non costituisce circostanza idonea a determinare il venir meno dell’interesse pubblico a conoscere le relative informazioni, anche in considerazione della professione di natura pubblica svolta attualmente dal reclamante.
Il Garante, preso atto di tutta la documentazione presentata dalle parti chiamate in causa, ha rilevato che i contenuti reperibili tramite gli URL riguardano una vicenda giudiziaria riferita a gravi reati in cui è stato coinvolto l’interessato e, nel 2021, condannato per alcune delle fattispecie di reato contestate, alla pena di due anni di reclusione con sospensione condizionale della pena.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall’interessato, gli articoli in questione non riportano solo informazioni relative alle ipotesi di reato da cui sarebbe stato assolto ma sono stati oggetto di valutazione attraverso due diversi gradi di giudizio, che si sono conclusi con l’accertamento della responsabilità dell’interessato riguardo al reato di truffa.
Infine, il Garante ha rilevato che il reclamante risulta svolgere tuttora un’attività simile a quella in relazione alla quale è stato commesso il reato, motivo per cui ha ritenuto è ancora sussistente l’interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda. In base a quanto descritto, il Garante Privacy ha quindi ritenuto il reclamo infondato. Per questo motivo, Google non ha accolto la richiesta del soggetto di rimuovere informazioni personali da Google.