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Cancellare i risultati di ricerca su Google anche se non appare il nome

close up shot of a person using a laptop

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Secondo un recente provvedimento del Garante Privacy, in casi particolari i cittadini possono invocare il diritto all’oblio anche attraverso dei dati presenti sul web, che non necessariamente siano il nome e cognome ma che allo stesso modo li rendano identificabili anche in via indiretta. Come si fa a rimuovere informazioni personali da Google? Analizziamo la vicenda ed il provvedimento emesso dal Garante.

La vicenda

Tutto è iniziato attraverso un reclamo di un professionista che aveva compilato ed inoltrato a Google il modulo di richiesta utile per rimuovere informazioni personali da Google, indicando una URL reperibile sul motore di ricerca digitando non il suo nome, bensì la sua qualifica di presidente di una cooperativa. Secondo il Garante, l’URL indicata dal professionista faceva riferimento ad una notizia relativa ad un rinvio a giudizio avvenuto dieci anni prima e che si concluse, successivamente, con la definitiva assoluzione. La permanenza sul web della notizia, ritenuta non più attuale e non più aggiornata, rappresentava per il professionista un grave pregiudizio alla propria reputazione.

Dopo aver ricevuto la richiesta di rimozione di informazioni personali, Google aveva risposto di non poterla accogliere in quanto ritenuta inammissibile ed il motivo principale è l’assenza del nome e cognome nelle chiavi di ricerca, sostenendo che questi fossero i principi fissati dalla Corte di Giustizia europea nella famosa sentenza “Google Spain”. Non contento della decisione di Google, l’interessato si è prima rivolto, invano, direttamente al sito dove è stata pubblicata la notizia e, successivamente, al Garante Privacy per far valere le sue ragioni e per far rimuovere l’URL oggetto del reclamo.

La sentenza del Garante

Come abbiamo anticipato, invertendo la decisione di Google, il Garante Privacy ha ritenuto fondata la richiesta del professionista. Sulla base del Regolamento europeo che definisce dato personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile“, il Garante Privacy ha ritenuto che la URL che riportava la qualifica dell’interessato si riferisce a lui in maniera inequivocabile. Inoltre, secondo l’Autorità, l’articolo che veniva contestato riguardava un procedimento penale concluso poi con la sentenza definitiva di assoluzione del cittadino.

Per questo motivo, tale pregiudizio non poteva ritenersi bilanciato rispetto all’interesse della collettività ad avere accesso e conoscere le informazioni pubblicate che, tra l’altro, risultavano sia inesatte che non aggiornate. In conclusione, il Garante Privacy ha quindi ordinato a Google di rimuovere la URL e di comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, quali sono state le iniziative intraprese per realizzare le indicazioni dell’Autorità.

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